Autocontrollo

L'industria zootecnica e mangimistica Europea si è trovata ad affrontare i temi di adozione delle norme ISO 9000 e della certificazione che sono, come noto, atti volontari in senso stretto ma legati a fattori di mercato e di concorrenza nazionale ed internazionale che determinano in pratica una situazione di "scelta obbligata".

Quasi nello stesso periodo è mutato il quadro legislativo, prima in sede comunitaria, e successivamente in sede nazionale, cha ha praticamente interessato tutto il settore zootecnico e mangimistico.

In particolare si vuole fare riferimento alla Direttiva 95/69/CE del Consiglio Europeo e al successivo Decreto Legislativo Italiano D.L.vo 123 del 13 aprile 1999 di attuazione della direttiva CEE sopra citata.
Queste leggi "fissano le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale"
Il particolare nel D.L.vo 123/99 relativamente al "Riconoscimento degli stabilimenti" (art. 2 comma 2) e alla "Registrazione degli stabilimenti" (art.7 comma 2), per ognuna delle casistiche menzionate, si dice che tali stabilimenti devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 al D.L.vo ognuno per il paragrafo di propria competenza.

Ai fini del Riconoscimento sono interessati i seguenti stabilimenti:

  • Di fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi:
    • Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo;
    • Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi del gruppo
    • Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo;
    • Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: tutti gli additivi del gruppo:
    • Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Enzimi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del gruppo;
    • Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali è stabilito un tenore massimo;
    • Prodotti di cui alla direttiva 82/471CEE:
      • Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti a batteri, lieviti alghe, funghi inferiori: tutti gli additivi del gruppo (ad eccezione del sottogruppo 1.2.1);
      • Prodotti accessori della fabbricazione di amminoacidi mediante fermentazione: tutti gli additivi del gruppo;
      • Amminoacidi e loro sali: tutti gli additivi del gruppo;
      • Analoghi degli amminoacidi: tutti gli additivi del gruppo.
  • Di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi:
    • Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo;
    • Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi del gruppo;
    • Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo;
    • Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: A e D;
    • Oligoelementi: Cu e Se.
  • Di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con additivi:
    • Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo;
    • Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi del gruppo;
    • Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo;
  • Di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti da materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministero della sanità 11 maggio 1998, n, 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti.
  • Di fabbricazione, esclusivamente per necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti:
    • Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo;
    • Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: tutti gli additivi del gruppo;
    • Fattori di crescita: tutti gli additivi del gruppo;
  • Di fabbricazione, esclusivamente per necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti ottenuti da materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministero della sanità 11 maggio 1998, n, 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti


Ai fini della Registrazione sono interessati i seguenti stabilimenti:

  • Di fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti tra quelli elencati per il "Riconoscimento":
  • Di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con additivi:
    • Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: Tutti gli additivi del gruppo ad eccezione delle vitamine A e D;
    • Oligoelementi: Tutti gli additivi del gruppo ad eccezione di Cu e Se;
    • Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del gruppo;
    • Enzimi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali è stabilito un tenore massimo.
  • Di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele di additivi:
    • Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: tutti gli additivi del gruppo;
    • Oligoelementi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Carotenoidi e xantofille: tutti gli additivi del gruppo;
    • Enzimi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Microrganismi: tutti gli additivi del gruppo;
    • Sostanze con effetti antiossidanti: soltanto quelle per le quali è stabilito un tenore massimo.;
  • Di fabbricazione, esclusivamente per necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi o con additivi per i quali è prevista la "Registrazione"


Il contenuto di questa imponente massa di legge è naturalmente obbligatorio e legato alle date di entrata in vigore dettate nei singoli testi, a differenza di quanto detto sulla volontarietà delle norme ISO 9000 e della certificazione.

L'impatto sul settore è stato a dir poco sconvolgente, in particolare sulle aziende piccole e medie, o per i piccoli e medi allevamenti che si sono trovate ad affrontare temi generalmente molto distanti dal loro tradizionale quotidiano, legato quasi sempre ad elementi gelosamente custoditi, alla praticità, alla tradizione, e in misura molto limitata ed in forma non organizzata né formalizzata a concetti di contaminazione crociata o assenza di sostanze non desiderate.

D.L. 123/99 e AUTOCONTROLLO

Tale decreto impone di attuare procedure di autocontrollo scritte secondo le modalità HACCP per tutte le aziende operanti nel settore dell'alimentazione degli animali sia che esse siano produttrici sia che siano intermediari. A seconda della tipologia e d